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Gara #636

PROCEDURA APERTA EX ART. 71 D.LGS N. 36/2023 E SMI TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, RELATIVI ALL’INTERVENTO DENOMINATO “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SISMICO, IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – SCUOLA DON CAVALLI”
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Informazioni appalto

17/06/2026
Aperta
Servizi tecnici
€ 292.218,46
MALORI SARA
PARMA INFRASTRUTTURE S.P.A

Categorie merceologiche

7124 - Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione

Lotti

1
BBFB587030
I94D25002920004
Qualità prezzo
PROCEDURA APERTA EX ART. 71 D.LGS N. 36/2023 E SMI TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, RELATIVI AGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SISMICO, IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – SCUOLA DON CAVALLI
PROCEDURA APERTA EX ART. 71 D.LGS N. 36/2023 E SMI TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA E DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, RELATIVI ALL’INTERVENTO DENOMINATO “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SISMICO, IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – SCUOLA DON CAVALLI” (CUP I94D25002920004 - CUI L00162210348202400024)
€ 102.276,46
€ 0,00
€ 189.942,00

Scadenze

31/07/2026 12:00
07/08/2026 12:00
10/08/2026 10:00

Allegati

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09/07/2026 16:53
1.05 MB

Chiarimenti

19/06/2026 13:06
Quesito #1
Spettabile Stazione Appaltante,
si pongono i seguenti quesiti:
QUESITO 1
con riferimento ai requisiti del gruppo di lavoro di cui al punto c) del capitolo 8.2.1 – Requisiti di idoneità professionale del Disciplinare di gara, si chiede di chiarire se la comprova di tali requisiti possa essere fornita mediante l'espletamento di un servizio di progettazione esecutiva relativo alla realizzazione di una nuova scuola (categoria E.08), con importo dei lavori pari a € 4.950.000,00, svolto dal concorrente.
Nell'ambito di tale incarico, i professionisti indicati nel gruppo di lavoro hanno eseguito prestazioni professionali corrispondenti a quelle richieste dal suddetto capitolo del Disciplinare.

QUESITO 2
Con riferimento al paragrafo 8.2.3 – Requisiti di capacità tecnica e professionale del Disciplinare di gara e, in particolare, alla Tabella n. 3 – Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi, si chiede di confermare che, ai fini della dimostrazione dei requisiti richiesti possano essere considerati validi servizi svolti in categorie appartenenti alla medesima destinazione funzionale e caratterizzate da grado di complessità pari o superiore rispetto a quelle richieste dal Disciplinare.
In particolare, si chiede di confermare l'ammissibilità, ai fini della comprova del requisito, dei seguenti servizi: E.10 (con grado di complessità 1,20) in luogo di E.20 (grado di complessità 0,95).

Cordiali saluti.

26/06/2026 11:17
Risposta
In relazione al quesito 1 il disciplinare di gara riporta al paragrafo 8.2.1 lettera c quanto segue:

Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto

a)Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’articolo 100 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione di cui al successivo paragrafo 14.2 il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del professionista incaricato.

In coerenza con quanto sopra previsto, si conferma, dunque, che occorre comprovare unicamente l’ Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto.

In relazione al quesito 2

Ai fini della dimostrazione dei requisiti della capacità tecnica e professionale, si conferma che trova applicazione quanto previsto dall'articolo 8 del DM 17 giugno 2016 secondo cui i servizi relativi ad opere appartenenti a ID-Opera di grado di complessità superiore abilitano anche per opere di grado di complessità inferiore, all'interno della medesima categoria di opere, fermo restando il rispetto delle categorie e degli importi minimi prescritti dal disciplinare di gara.
Pertanto, è ammissibile l’utilizzo di servizi afferenti alla categoria E.10 (grado di complessità 1,20) in luogo di quelli in categoria E.20 (grado di complessità 0,95).

Cordiali saluti
19/06/2026 15:48
Quesito #2
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui a pagina 17-18 del disciplinare, si chiede di chiarire se, ai fini della dimostrazione dei requisiti stessi, trovi applicazione quanto previsto dall’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016, secondo cui gradi di complessità maggiori qualificano anche per opere di complessità inferiore appartenenti alla medesima categoria d’opera.
In particolare, si chiede se per la categoria Edilizia E.20 possano essere indicati servizi con ID E.22 e se per la categoria Strutture S.03 possano essere indicati servizi con ID S.04.
Cordiali saluti


26/06/2026 11:26
Risposta
In relazione al quesito proposto, si comunica che ai fini della dimostrazione dei requisiti della capacità tecnica e professionale, si conferma che trova applicazione quanto previsto dall'articolo 8 del DM 17 giugno 2016 secondo cui i servizi relativi ad opere appartenenti a ID-Opera di grado di complessità superiore abilitano anche per opere di grado di complessità inferiore, all'interno della medesima categoria di opere, fermo restando il rispetto delle categorie e degli importi minimi prescritti dal disciplinare di gara.
Pertanto, è ammissibile l’utilizzo di servizi afferenti alla categoria E.22(grado di complessità 1,55) in luogo di quelli in categoria E.20 (grado di complessità 0,95).

Si comunica, invece, che per quanto attiene la categoria S.03 (grado di complessità 0,95) non è ammessa l'utilizzabilità, ai fini della dimostrazione del requisito di servizi svolti su opere rientranti in S.04, in quanto aventi un grado di complessità inferiore (0,90).

Cordiali saluti



19/06/2026 17:10
Quesito #3
Spett.le Stazione Appaltante,

si chiede un chiarimento con riferimento alla previsione del disciplinare secondo cui il giovane professionista, in qualità di progettista, deve dimostrare il possesso di una polizza assicurativa contro i rischi professionali.

Nel caso in cui il giovane professionista sia dipendente di una società di ingegneria componente di un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti e svolga l'attività professionale nell'ambito del rapporto di lavoro con la medesima società, il requisito relativo alla copertura assicurativa può ritenersi soddisfatto mediante la polizza professionale intestata alla società datrice di lavoro, ovvero è necessario che il giovane professionista sia titolare di una propria autonoma polizza professionale?
Cordiali saluti

26/06/2026 11:32
Risposta
In riferimento al quesito posto, si comunica che il requisito della copertura assicurativa deve ritenersi soddisfatto anche nel caso in cui il giovane professionista sia compiutamente ed espressamente ricompreso, quale soggetto assicurato, nella polizza di responsabilità civile professionale intestata alla Società di Ingegneria di cui è dipendente.

Cordiali saluti
22/06/2026 14:49
Quesito #4
La scrivente, relativamente alla Tabella n. 8 sub criterio A, pag. 40 del disciplinare di gara, chiede se oltre ai progetti esecutivi saranno presi in considerazione anche progetti definitivi, PFTE e Direzione lavori, per la valutazione dei servizi di progettazione richiesti per tale criterio A.

Cordiali saluti.

26/06/2026 11:36
Risposta
Ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dalla Tabella n. 8, sub criterio A, pag. 40 del disciplinare di gara, sono valutabili esclusivamente i servizi di progettazione esecutiva espressamente indicati nella citata tabella, secondo le modalità e i requisiti ivi definiti.

Cordiali saluti
22/06/2026 17:49
Quesito #5
Buonasera,
in riferimento al criterio A.4 dell'offerta tecnica con la presente per chiedere se al posto del servizio di progettazione esecutiva possono essere utilizzati anche gli studi di vulnerabilità sismica, eseguiti su vari edifici scolastici (di cui alcuni vincolati per via dell'interesse storico-artistico).
Grazie
Cordiali saluti


26/06/2026 11:39
Risposta
Ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al criterio A.4 dell’offerta tecnica, sono oggetto di valutazione le esperienze e i servizi di progettazione esecutiva così come espressamente individuati e definiti negli atti di gara.

Ne consegue che, ai fini della dimostrazione e valutazione delle esperienze richieste per l’attribuzione del punteggio previsto al criterio A.4, non è ammessa la sostituzione dei servizi di progettazione esecutiva con studi di vulnerabilità sismica.

Cordiali saluti
23/06/2026 11:38
Quesito #6
Buongiorno, dalla lettura dei criteri di valutazione al p.to 14.3 del disciplinare di gara (tab. n.8) sono richiesti espressamente servizi di progettazione esecutiva.
Con l'introduzione del nuovo codice appalti molti progetti esecutivi sono demandati all'impresa mediante l'istituzione dell'appalto integrato e pertanto la scelta di consentire solo ai professionisti che hanno redatto progettazioni esecutive, oltre a limitare l'accesso alla procedura, non è sintomo di garanzia progettuale per questa Stazione Appaltante perchè si darebbe accesso potenziale SOLO al progettista che ha redatto l'esecutivo sulla scorta di un PFTE o Progetto definitivo redatto da un altro progettista che ha potenzialmente redatto il PFTE e/o progetto definitivo, ma non può partecipare alla gara perchè non in possesso della progettazione esecutiva.
Si chiede di ritenere validi anche servizi di PFTE redatti ai sensi del D.Lgs 36/2023 e/o progettazioni definitive redatte ai sensi del D.Lgs 50/2016 in quanto oltre a quanto sopra riportato consentono l'acquisizione di tutti i pareri presso le P.A.
Grazie

26/06/2026 11:42
Risposta
In riferimento al qusito posto di comunica che ai fini della partecipazione alla procedura, restano fermi i criteri di valutazione e le modalità di attribuzione dei punteggi stabiliti al paragrafo 14.3 del disciplinare di gara, che richiedono, ai fini della valutazione dell’esperienza professionale, servizi di progettazione esecutiva come specificamente indicati nella tabella n. 8.

Pertanto, ai fini della valutazione secondo i criteri stabiliti al paragrafo 14.3 del disciplinare, saranno considerati esclusivamente i servizi di progettazione esecutiva così come definiti e richiesti dalla documentazione di gara.

Cordiali saluti
23/06/2026 12:35
Quesito #7
Gentile stazione appaltante, in riferimento al paragrafo 8.2.1 del bando di gara, il gestore dei processi digitali deve avere “pregressa esperienza documentabile di 3 anni oppure riferibile ad un importo lavori pari a quello a cui si riferisce la progettazione da affidare, ossia di 3'150'000,00 €”. Si chiede di precisare se i due requisiti sono effettivamente alternativi; da come interpretiamo sembra di capire che se il professionista indicato ha un’esperienza documentabile di 3 anni non è necessario che l’importo lavori sia pari a 3'150'000,00 ma è sufficiente anche un importo lavori complessivo minore.

Si chiede altresì se è possibile che il BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Specialist e CDE manager coincidano con la stessa figura professionale.
Cordiali Saluti

26/06/2026 11:49
Risposta
In relazione al primo quesito si conferma che in riferimento al paragrafo 8.2.1 del disciplinare di gara, il gestore dei processi digitali, i due requisiti ( “pregressa esperienza documentabile di 3 anni oppure riferibile ad un importo lavori pari a quello a cui si riferisce la progettazione da affidare, ossia di 3'150'000,00 €”) devono intendersi tra loro alternativi. Pertanto il possesso di un'esperienza, comprovabile secondo quanto richiesto dal disciplinare di gara, di almeno 3 anni nel ruolo richiesto, è di per sè sufficiente.

In merito al secondo quesito si conferma che le figure del BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Specialist e CDE Manager possano coincidere con la stessa figura professionale purchè quest'ultima possegga tutti i requisiti richiesti dal disciplinare di gara.
Cordiali saluti
25/06/2026 08:47
Quesito #8
Spettabile Stazione Appaltante,

si richiede un chiarimento di natura tecnica in merito al criterio C.1, relativo al possesso della certificazione ISO/IEC 17024. In particolare, si chiede di specificare quali certificazioni professionali possano essere considerate analoghe o equivalenti ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio. Nello specifico, si domanda se possa essere ritenuta valida la certificazione professionale EGE (Esperto in Gestione dell'Energia) ai sensi della UNI CEI 11339, in corso di validità e rilasciata da organismo accreditato, quale certificazione assimilabile alla ISO/IEC 17024 richiesta dal criterio in oggetto.

26/06/2026 12:08
Risposta
In relazione al quesito posto si comunica positivamente che quanto richiesto è considerato ammissibile ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto.

Cordiali saluti
25/06/2026 11:23
Quesito #9
Con riferimento al Disciplinare di gara e, in particolare, alle disposizioni relative alle figure professionali BIM (BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Specialist e CDE Manager) da inserire nel gruppo di lavoro, si chiede cortesemente di chiarire quanto segue. Il Disciplinare prevede, per le figure BIM richieste, il possesso di pregressa esperienza documentabile di 3 (tre) anni ovvero riferibile ad un importo lavori pari a quello cui si riferisce la progettazione da affidare, nonché la relativa comprova mediante certificati di esecuzione, contratti, attestazioni del committente, fatture quietanzate e ulteriore documentazione analoga. Si rappresenta, infatti, che le figure BIM frequentemente operano quali dipendenti o collaboratori dell'operatore economico e, pur avendo partecipato alle commesse e maturato l'esperienza richiesta, non risultano intestatarie dei contratti con il committente, dei certificati di esecuzione o delle fatture emesse per le prestazioni professionali. Si chiede pertanto di confermare se, per tali figure professionali, l'esperienza richiesta possa essere comprovata mediante curriculum professionale e certificazioni BIM in possesso. Si ringrazia e si resta in attesa di cortese riscontro.

26/06/2026 12:14
Risposta
In riferimento al quesito posto si comunica che, per le figure professionali BIM, trovano applicazione i requisiti di esperienza e le modalità di comprova espressamente previsti nel Disciplinare di gara, al paragrafo 8.2.1. In particolare, è richiesto il possesso di pregressa esperienza documentabile di almeno tre anni ovvero maturata su interventi aventi importo lavori pari a quello oggetto della progettazione da affidare, comprovabili mediante certificati di esecuzione, contratti, attestazioni del committente, fatture quietanzate o documentazione analoga idonea a dimostrare in modo oggettivo lo svolgimento delle prestazioni.

Cordiali saluti
25/06/2026 16:02
Quesito #10
Spett.le Stazione Appaltante, in riferimento al Criterio A "Professionalità e adeguatezza dell'offerta" si chiede cortesemente di chiarire se è possibile presentare Progetti di Fattibilità Tecnico Economica (36/2023) come servizi analoghi svolti, essendo il PFTE un livello progettuale complesso e comunque oggetto del presente appalto, oppure bisogna far riferimento esclusivamente a servizi analoghi per cui è stato svolto il livello progettuale esecutivo.
Inoltre si chiede cortesemente di chiarire se il sub criterio A.1 debba far riferimento a nuove costruzioni pur non essendo oggetto del presente appalto la realizzazione ex novo dell'istituto scolastico.

26/06/2026 12:20
Risposta
In riferimento al primo quesito posto si comunica che sono valutabili esclusivamente i servizi di progettazione esecutiva espressamente indicati nella tabella 8 di pag 40 del disciplinare di gara, secondo le modalità ivi definite.

In relazione al secondo quesito si conferma quanto richiesto al sub criterio A.1 della citata tabella.

Cordiali saluti

29/06/2026 17:16
Quesito #11
Spettabile Stazione Appaltante,
In riferimento alla Relazione Unica da redigere, si chiede di confermare se per "pagina" debba intendersi una singola facciata (fronte) oppure il foglio composto da due facciate (fronte/retro).

Cordiali saluti

06/07/2026 16:59
Risposta
In relazione al quesito posto si comunica che ai fini del computo delle lunghezze massime della Relazione Unica il termine “pagina” deve intendersi riferito alla singola facciata del documento. Pertanto, ogni lato stampato (fronte o retro) costituisce una pagina ai fini del rispetto del limite prescrittivo.
Cordiali saluti
29/06/2026 17:21
Quesito #12
Spettabile Stazione Appaltante,
In riferimento all'Offerta Tecnica da redigere e inviare per l'Offerta, si chiede conferma che ai fini della partecipazione non debba essere allegata Offerta di Gestione Informativa, non presente nei criteri motivazionali o nell’elenco degli elaborati da produrre.

Cordiali saluti,

06/07/2026 17:02
Risposta
In merito al quesito posto si comunica che l’Offerta di Gestione Informativa non è compresa tra i documenti da allegare all’offerta tecnica e quindi non occorre la sua presentazione ai fini dell’ammissibilità dell’offerta e della partecipazione alla procedura.
Cordiali saluti


29/06/2026 17:48
Quesito #13
Buongiorno, da una lettura del Disciplinare di gara e Schema di parcella si chiede cortesemente un chiarimento.
Nel Disciplinare (Tabella n. 2 e Tabella n. 3), nonché nel riepilogo della parcella, la categoria edilizia risulta individuata come E.20; tuttavia, nel dettaglio del calcolo della parcella relativo alla progettazione architettonica, il coefficiente di complessità G = 1,55 è riferito alla categoria E.22.
Si chiede pertanto di confermare quale sia la corretta categoria di riferimento (E.20 oppure E.22) e, conseguentemente, quale categoria debba essere considerata ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 8.2.3 del Disciplinare.

Si chiede inoltre di confermare gli importi attribuiti alle categorie Edilizia e Strutture, in quanto sembra esserci una difformità tra il Disciplinare e lo Schema di parcella.
Nel Disciplinare (Tabella n. 2) risultano infatti riportati: E.20: € 109.409,42; S.03: € 117.354,62.
Nello Schema di parcella, invece, risultano attribuiti: categoria edilizia (indicata come E.22): € 117.354,62; S.03: € 109.409,42.

Si chiede di confermare quali siano le corrette categorie e i relativi importi da assumere ai fini della partecipazione alla procedura. Grazie, cordiali saluti

06/07/2026 17:09
Risposta
In relazione al quesito posto si comunica quanto segue:

-La categoria edilizia di riferimento è la categoria E.22 come indicato nel relativo schema di parcella ( Progettazione Architettonica) e non la categoria E.20, come indicato per mero errore materiale sia nello Schema Generale di Parcella che nel disciplinare di gara ( Tabelle 2 , 3 e 4);

-L’importo della categoria E.22 è pari a € 117.354,62 ( categoria principale) come indicato nel relativo schema di parcella ( Progettazione Architettonica) e non come indicato per mero errore materiale nel disciplinare di gara ( tabella 2);

-L’importo della categoria S.03 è pari ad euro € 109.409,42 come indicato nel relativo schema di parcella (Progettazione Strutturale)e non come indicato, per mero errore materiale, nel disciplinare di gara ( tabella 2).

Si comunica altresì che tali rettifiche sono da ritenersi applicabili anche per i Chiarimenti 1 e 2, già forniti e pubblicati sulla piattaforma telematica e quindi non è da ritenersi valida, ai fini del possesso dei requisiti, la categoria E.10 in quanto la categoria di riferimento è, come sovra evidenziato, la E.22.

Cordiali saluti


30/06/2026 16:52
Quesito #14
Si chiede cortesemente di confermare se, nell'ambito della procedura di gara in oggetto, sia prevista l'applicazione dell'imposta di bollo già in fase di presentazione dell'offerta. In caso affermativo, si chiede di indicare l'importo dell'imposta dovuta e le relative modalità di assolvimento.
Cordiali Saluti

06/07/2026 17:11
Risposta
In merito al quesito posto sull’assolvimento dell’imposta di bollo si precisa che la documentazione di gara non prevede l’applicazione dell’imposta di bollo in fase di presentazione dell’offerta tramite piattaforma telematica.

Cordiali saluti
02/07/2026 11:53
Quesito #15
Spett.le stazione appaltante assodato che i gestori dei processi digitali (BIM) possono essere essere cumulabili in un'unica figura professionale, fermo restando il possesso dei requisiti, Vi chiedo se tale figura unificata possa essere subappaltabile o deve far parte necessariamente del Raggruppamento.
Cordiali saluti

07/07/2026 16:36
Risposta
In merito al chiarimento richiesto, si precisa quanto segue.
Premesso che la documentazione di gara prevede la possibilità di cumulare in un’unica figura i gestori dei processi digitali (BIM), ferma restando la sussistenza in capo al soggetto individuato di tutti i requisiti richiesti per i diversi ruoli, si precisa quanto segue:

Le figure BIM (oppure la singola figura in caso di medesimo soggetto), a tutti gli effetti, rientrano tra i soggetti che concorrono all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto e, come tale, devono essere indicate nell’ambito del gruppo di lavoro/organico messo a disposizione dall’operatore economico ai fini della partecipazione alla procedura e della successiva esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dal disciplinare e dagli atti di gara.

In conformità alla disciplina di gara, dunque, le attività riconducibili alle figure BIM, in quanto attinenti alle prestazioni principali e specialistiche di progettazione e gestione informativa, non possono essere oggetto di subappalto. Pertanto, le figure BIM devono far parte del Raggruppamento/operatore concorrente (o del relativo gruppo di lavoro formalmente indicato in offerta), con assunzione diretta delle connesse responsabilità.

Cordiali saluti.
03/07/2026 09:52
Quesito #16
Buongiorno,

con la presente si chiede se per la formulazione dell’ offerta economica e dell’ offerta tempo verrà messo a disposizione un modello dato che la piattaforma non permette la compilazione a video.

Cordiali Saluti

06/07/2026 17:22
Risposta
In relazione al quesito posto si comunica che non vi sono modelli per il caricamento sia dell'Offerta Economica che dell'Offerta Tempi in quanto , come riportato a pg 42 del disciplinare di gara, i partecipanti devono esclusivamente compilare i rispettivi form a video e allegare firmato digitalmente il pdf generato dalla piattaforma.
Per qualsiasi necessità realtiva al caricamento dei rispettivi files o altro problema inforamtico è possibile contattare l'Assistenza Tecnica delal Piattaforma Tutto Gare al seguente numero:
HELP DESK

assistenza@tuttogare.it - (+39) 06 40 060 110
Attivo dal Lunedì al Venerdì non festivi dalle 08:00 alle 18:00

Cordiali saluti
03/07/2026 11:47
Quesito #17
Buon giorno, si segnala che a pagina 2 del documento "Allegato_parcella_Don_Cavalli" è stata calcolata la parcella professionale considerando la categoria E.22 (grado di complessità 1,55) con un importo risultante di € 117.354,62. La gara però prevede la categoria E.20. Si chiede di chiarire tale incongruenza e nello specifico di chiarire se la categria effettiva è E.22, in modo tale da chiarire se è necessario il requisito E.22 per la partecipazione, cioè per il soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale.

06/07/2026 17:25
Risposta
In relazione al quesito posto si rimanda espressamente al riscontro fornito al Chiarimento n 13.

Cordiali saluti
03/07/2026 11:55
Quesito #18
Con riferimento alla risposta al quesito n. 9 e al paragrafo 8.2.1 del Disciplinare, si rappresenta che la documentazione indicata per la comprova dell’esperienza delle figure BIM (contratti, certificati di esecuzione, attestazioni del committente, fatture quietanzate o documentazione analoga) riporta normalmente il nominativo dello studio/società affidataria, senza indicare le singole figure professionali impiegate. Si chiede pertanto di confermare se l’esperienza triennale richiesta per BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Specialist e CDE Manager possa essere attestata mediante curriculum vitae nominativo, eventualmente corredato da dichiarazione dell’operatore economico sul ruolo effettivamente svolto dalla figura nei relativi incarichi. Si chiede inoltre di precisare dove debba essere inserita tale documentazione: documentazione amministrativa, offerta tecnica (criterio A o B), altro.

In attesa di riscontro porgo cordiali saluti

06/07/2026 17:49
Risposta
In relazione al quesito posto si conferma quanto già esplicitato nel riscontro fornito al Chiarimento n 9 ossia la comprova deve essere eseguita esclusivamente secondo quanto riportato nel disciplinare di gara. Tale comprova potrà essere corredata da una dichiarazione dell’operatore economico sul ruolo effettivamente svolto dalla figura nei relativi incarichi, nel caso in cui sia presente, all'interno, esclusivamente il nominativo dello studio/società affidataria, senza l'inidcazione delle singole figure professionali impiegate.
La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti mediante i documenti prodotti dall’Operatore Economico nell’ambito della Procedura ed inseriti all'interno della Busta Amministrativa.
La stazione appaltante può altresì verificare il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE 2.0).

Cordiali saluti
03/07/2026 12:01
Quesito #19
Si chiede di confermare se, per la presente procedura, sia richiesta la predisposizione dell’Offerta di Gestione Informativa (oGI). In caso affermativo, si chiede di precisare se la stessa debba essere inserita come elaborato autonomo all’interno dell’offerta tecnica oppure ricompresa nella Relazione Unica, e con quali eventuali limiti dimensionali/formali.

06/07/2026 17:52
Risposta
In merito al quesito posto si comunica che, come riportato in risposta al chairimento n.12, l’Offerta di Gestione Informativa non è richiesta.
Cordiali saluti
06/07/2026 10:57
Quesito #20
Buongiorno,
si chiede:
1. Premesso che l'immobile oggetto del presente appalto risulta dichiarato di interesse storico-artistico ai sensi degli artt. 10, comma 1, e 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, come da Decreto della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna, allegato alla documentazione di gara quale "Allegato 3 – Decreto di Vincolo". Considerato, inoltre, che la presenza del vincolo è espressamente richiamata a pag. 14/37 del DIP, dove si legge: "Data la presenza del vincolo architettonico, il PFTE dovrà essere sottoposto all'autorizzazione della Soprintendenza competente". Si chiede di confermare se la categoria d'opera E.20 (edifici e manufatti esistenti ordinari), indicata nella Tabella n. 3 e n.4 di cui all'art. 8.2.3 del Disciplinare di gara, sia corretta ovvero se la stessa debba intendersi rettificata nella categoria E.22 (edifici e manufatti esistenti di interesse storico-artistico soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004), in considerazione del vincolo gravante sull'immobile.



2. Con riferimento alla PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA di cui al punto A.2 riportato in tabella n.8 del Disciplinare di gara, si chiede di confermare se, ai fini della dimostrazione del requisito, il servizio di progettazione esecutiva di ristrutturazione o manutenzione straordinaria per miglioramento o adeguamento sismico debba necessariamente riguardare un organismo edilizio di interesse storico-artistico sottoposto a tutela ai sensi degli artt. 10, comma 1, e 12 del D.Lgs. 42/2004, ovvero se possa ritenersi valido anche un servizio svolto su un organismo edilizio non soggetto a tale tutela, purché avente le restanti caratteristiche richieste dal Disciplinare.



3. Con riferimento alle modalità di redazione della Relazione Unica, si chiede di confermare che, per ciascuno dei sub-criteri A.1, A.2, A.3 e A.4, sia consentita la presentazione di n. 1 pagina A4 più n. 1 tavola A3, per un totale di 4 pagine A4 e 4 allegati A3 per l'intero paragrafo A. Si chiede inoltre di confermare che, per il paragrafo B, il limite di n. 3 pagine A4 sia riferito all'intero paragrafo e non a ciascun sub-criterio B.1, B.2 e B.3

Cordiali saluti

06/07/2026 18:00
Risposta
In merito al primo quesito si rimanda al riscontro al quesito n.13;
in relazione al secondo quesito si conferma, in merito al criterio A2, quanto esplicitato nella tabella 8 ossia i servizi di progettazione esecutiva devono necessariamente riguardare un organismo edilizio ricadente nel tessuto urbano consolidato e di interesse storico-artistico ai sensi degli artt. 10 comma 1 e 12 del D.Lgs. 42/2004;
in merito al terzo quesito la risposta è positiva così come riportato all'interno della tabella 7 del disciplinare di gara.

Cordiali saluti
07/07/2026 10:27
Quesito #21
Nel DIP - Documento indirizzo alla Progettazione, art. 6. (Obiettivi e requisiti prestazionali del progetto), lett. a) è specificato:

“Il progetto dovrà prevedere:

a) Interventi strutturali di miglioramento sismico e di risoluzione di vulnerabilità secondarie (partendo dalla vulnerabilità sismica del 2018): si precisa che la verifica di vulnerabilità è stata effettuata per l’intero plesso costituito da scuola e cinema, in quanto non risulta possibile individuare unità strutturali indipendenti. La modellazione dovrà quindi riguardare l’intero plesso ma il progetto tratterà i soli interventi relativi alla porzione dedicata all’uso scolastico. Per quanto riguarda le vulnerabilità secondarie dovranno essere analizzati: controsoffitti, pareti divisorie, parapetti di scale e balconi, staffaggi impiantistici ecc… e la progettazione dovrà essere effettuata secondo quanto disposto al par. 7.2.3 delle NTC 2018.”

In accordo con la normativa NTC 2018, nel DIP, al punto 6 è richiesto un miglioramento sismico con raggiungimento del 60% nonostante il vincolo architettonico.

Nel documento di valutazione della sicurezza alcuni muri che vanno in crisi già con il 5-10% del sisma di progetto sono nella parte non oggetto di intervento.

In accordo con il paragrafo 8.4.2 delle NTC2018 “il progetto di intervento, così come la valutazione della sicurezza, dovranno essere estesi a tutte le parti del fabbricato potenzialmente interessate a modifiche di comportamento, nonché alla struttura nel suo insieme”.

Dato che le ipotesi inserite nel bando non consentono di rispettare i dettami della normativa, come si pensa di conciliare l’assenza di intervento sulla parte del cinema con la necessità di ottenere come risultato un miglioramento con raggiungimento del 60% del sisma di progetto sull’intero fabbricato come richiesto dalle norme?

Cordiali Saluti

10/07/2026 15:06
Risposta
In relazione al quesito posto si comunica che l’obiettivo dell’intervento strutturale è il raggiungimento del 60% del sisma di progetto: l’individuazione delle soluzioni o di eventuali limiti è demandata alla fase progettuale.

Cordiali saluti
07/07/2026 10:29
Quesito #22
Dall'analisi degli elaborati abbiamo riscontrato che nelle tavole dello stato di fatto sembra manchi il secondo livello. E’ riportato due volte il livello del piano terra.
Si chiede di mettere a disposizione l'elaborato che ci sembra mancante.
Grazie
Cordiali saluti


07/07/2026 15:01
Risposta
Con riferimento al quesito formulato, si trasmette in allegato il documento richiesto, che, per mero errore materiale, non era stato inserito tra gli elaborati trasmessi.
Cordiali saluti
allegato-1-stato-di-fatto.pdf
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07/07/2026 15:01
1.26 MB
07/07/2026 11:57
Quesito #23
Spett.le Stazione Appaltante si chiede se è possibile avere le dichiarazioni da compilare per la busta amministrativa in formato editabile.
Cordiali saluti

07/07/2026 12:11
Risposta
Gentilissimi, si comunica che non è previsto l’invio di ulteriori file editabili diversi da quelli già resi disponibili mediante pubblicazione sulla piattaforma o generazione automatica da parte del sistema. I soggetti interessati dovranno pertanto utilizzare esclusivamente la modulistica e i documenti così resi disponibili e attenersi alle modalità di compilazione, sottoscrizione e caricamento ivi disciplinate.
Cordiali saluti
07/07/2026 14:44
Quesito #24
Spett.le Stazione appaltante, domando cortesemente se, nel caso di RTP non ancora costituiti, il modello A debba essere compilato e sottoscritto da tutti i componenti del raggruppamento oppure se sia sufficiente che venga compilato una sola volta e firmato da tutti i componenti.

07/07/2026 15:03
Risposta
Con riferimento al quesito formulato, si comunica che il Modello A dovrà essere compilato e sottoscritto con firma digitale da ciascun soggetto facente parte il Raggruppamento.

Cordiali saluti
07/07/2026 17:23
Quesito #25

Spett.le
Stazione Appaltante

in relazione alla procedura in oggetto si formulano i seguenti quesiti:

1) In merito al criterio C1 siamo a richiedere alla stazione appaltante se ai fini dell’attribuzione del punteggio possa essere valida la presentazione della certificazione di “Esperto CAM” in corso di validità e rilasciata da organismo accreditato ISO/IEC 17024 richiesta dal criterio in oggetto.

2) Si chiede conferma che la richiesta del “Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e relativo titolo di abilitazione conseguito presso…” presente nel Modello B1 PROPOSTA DI STRUTTURA OPERATIVA DEL PROGETTISTA sia un refuso non essendo tale prestazione annoverata tra le figura professionali minime del Gruppo di Lavoro e nelle voci del Calcolo di Parcella.



3) Alle luce dei Quesiti e relative risposte

- Quesito #13 del 29/06/2026 e relativa risposta del 06/07/2026

- Quesito #17 del 03/07/2026 e relativa risposta del 06/07/2026

- Quesito #20 del 60/07/2026 e relativa risposta del 06/07/2026

nei quali si comunica che

“- la categoria edilizia di riferimento è la categoria E.22 come indicato nel relativo schema di parcella ( Progettazione Architettonica) e non la categoria E.20, come indicato per mero errore materiale sia nello Schema Generale di Parcella che nel disciplinare di gara ( Tabelle 2 , 3 e 4);
-L’importo della categoria E.22 è pari a € 117.354,62 ( categoria principale) come indicato nel relativo schema di parcella ( Progettazione Architettonica) e non come indicato per mero errore materiale nel disciplinare di gara ( tabella 2);
-L’importo della categoria S.03 è pari ad euro € 109.409,42 come indicato nel relativo schema di parcella (Progettazione Strutturale)e non come indicato, per mero errore materiale, nel disciplinare di gara ( tabella 2).
Si comunica altresì che tali rettifiche sono da ritenersi applicabili anche per i Chiarimenti 1 e 2, già forniti e pubblicati sulla piattaforma telematica e quindi non è da ritenersi valida, ai fini del possesso dei requisiti, la categoria E.10 in quanto la categoria di riferimento è, come sovra evidenziato, la E.22.”

si chiede di procedere alla rettifica ufficiale del Disciplinare di Gara in quanto la modifica delle categorie di progettazione incide considerevolmente sia sui requisiti di partecipazione, avendo il massimo grado di complessità delle Categorie “Edilizia”, che sullo sviluppo dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica e sull'entità delle prestazioni da svolgere.

Conseguentemente, ai sensi dell’Art. 92, comma 2, lett. b) si chiede la riapertura dei termini di presentazione dell’offerta in misura adeguata e proporzionale al fine di garantire la par condicio e permettere ai concorrenti di verificare il possesso dei requisiti di partecipazione, eventualmente ricorrendo alla partecipazione in Raggruppamento Temporaneo, e di rielaborare la proposta tecnica ed economica sulla base delle categorie rettificate.

Restando in attesa di un cortese riscontro porgiamo distinti saluti.

10/07/2026 15:09
Risposta
1) In relazione al criterio di valutazione C1, è ritenuta conforme ai fini dell’attribuzione del punteggio la presentazione di certificazioni in corso di validità attestanti la qualifica di “Esperto CAM” rilasciate da organismi accreditati ai sensi della norma ISO/IEC 17024, purché rispondenti alle caratteristiche e ai contenuti minimi indicati negli atti di gara per la figura professionale oggetto di valutazione. Resta fermo che la verifica della coerenza della certificazione rispetto al profilo richiesto sarà effettuata in sede di valutazione dell’offerta tecnica.

2) Con riferimento al Modello B1 “Proposta di struttura operativa del progettista”, la previsione della figura “Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e relativo titolo di abilitazione conseguito presso …” è da intendersi quale refuso rispetto alla disciplina contenuta nel Disciplinare di gara.

Si comunica, quindi, che in data 09 luglio 2026 è stato pubblicato, all’interno della Sezione della procedura di gara, in piattaforma, denominata ‘Allegati Pubblici’ il Modello B1 rettificato.

3) In merito al quesito posto si comunica che in data 09 luglio 2026 è stata concessa la proroga dei termini relativi alla procedura di gara come da Determina di rettifica n 214 del 09/07/2026, già pubblicata sul sito istituzionale di Parma Infrastrutture.

Si comunica altresì che sono stati pubblicati in data 09 luglio 2026, all’interno della Sezione della procedura di gara, in piattaforma, denominata ‘Allegati Pubblici’, il Disciplinare di gara rettificato, lo Schema di parcella con all’interno lo Schema di Parcella generale rettificato ed il Modello B1 rettificato.

Cordiali saluti
07/07/2026 18:08
Quesito #26
Si chiede se la figura del CDE Manager, indicata a pag. 16, 22 e 23 del bando, sia da considerarsi obbligatoria ai fini della partecipazione alla procedura di gara.

10/07/2026 15:07
Risposta
In relazione al quesito posto si comunica che la figura del CDE Manager è uno dei requisiti di idoneità professionale previsti ai fini della partecipazione alla procedura di gara.

Cordiali saluti
14/07/2026 16:21
Quesito #27
Si chiede se, ai fini della dimostrazione dei requisiti previsti al paragrafo 8.2.1 per le figure di BIM Manager, BIM Coordinator, BIM Specialist e CDE Manager, sia sufficiente il possesso, in capo al soggetto designato, della relativa certificazione rilasciata da un ente accreditato.

17/07/2026 09:21
Risposta
In merito al quesito posto si rimanda integralmente ai riscontri pubblicati sia in risposta al chiarimento n.9 che al chiarimento 18.

Cordiali saluti
14/07/2026 17:57
Quesito #28
Spett. Le Stazione Appaltante,

Con riferimento al paragrafo 8.2.1 del Disciplinare di Gara relativo ai requisiti dei componenti del gruppo di lavoro, si rileva che per le figure professionali di BIM Manager, BIM Coordinator, CDE Manager e BIM Specialist viene richiesto il possesso di una "pregressa esperienza documentabile di 3 anni oppure riferibile ad un importo dei lavori pari a € 3.150.000,00 €".

Al fine di garantire la parità di trattamento tra i concorrenti, la trasparenza e l' oggettività nella valutazione dei requisiti di capacità professionale delle figure tecniche proposte, si rappresenta alla Spettabile Stazione Appaltante quanto di seguito riportato.

L’ordinamento tecnico nazionale disciplina in modo rigoroso e univoco i requisiti di conoscenza, abilità e competenza dei profili professionali relativi alla gestione e modellazione informativa attraverso la norma UNI 11337-7:2018 e la prassi di riferimento UNI/PdR 78:2020.

L' unico strumento oggettivo idoneo a garantire che l’operatore economico proponga professionisti con competenze verificate e normate per ciascuno dei quattro specifici profili richiesti (BIM Manager, BIM Coordinator, CDE Manager e BIM Specialist) è il possesso della certificazione professionale di terza parte, rilasciata da un Organismo di Certificazione accreditato da ACCREDIA ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024.

Un mero requisito di "esperienza generica di 3 anni" o di "importo lavori" non permette di evincere con certezza l'effettivo ruolo ricoperto (ad esempio, distinguendo tra l'operatività del BIM Specialist, il coordinamento del BIM Coordinator o la gestione dei processi del BIM Manager) né l'effettiva competenza secondo gli standard digitali previsti dal D.Lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) e dall' Allegato I.9 del medesimo Codice.

La possibilità di sanare l'assenza di riferimenti nominativi nei contratti pregressi tramite una semplice dichiarazione del concorrente (rif.to risposta quesito n. 18) introduce un forte elemento di discrezionalità e incertezza valutativa.

Mentre alcuni concorrenti potrebbero presentare professionisti dotati di certificazioni ufficiali Accredia (secondo la norma UNI 11337-7:2018 e UNI/PdR 78:2020) altri verrebbero ammessi sulla base di una mera "auto-attestazione" penalizzando gli operatori che hanno investito nella formazione certificata e nella tracciabilità dei propri processi interni.

Tutto ciò premesso, si chiede conferma che ai fini dell'ammissibilità e della corretta qualificazione delle figure del gruppo di lavoro (BIM Manager, BIM Coordinator, CDE Manager, BIM Specialist), i professionisti debbano essere obbligatoriamente in possesso della regolare e valida certificazione professionale rilasciata da un ente accreditato Accredia ai sensi della norma UNI 11337-7:2018 e della UNI/PdR 78:2020 per lo specifico profilo di riferimento.

In attesa di cortese riscontro si porgono cordiali saluti.

17/07/2026 09:17
Risposta
In relazione al quesito posto si conferma quanto già esplicitato nel riscontro fornito al Chiarimento n 9 ossia la comprova deve essere eseguita esclusivamente secondo quanto riportato nel disciplinare di gara. Tale comprova potrà essere corredata da una dichiarazione dell’operatore economico sul ruolo effettivamente svolto dalla figura nei relativi incarichi, nel caso in cui sia presente, all'interno, esclusivamente il nominativo dello studio/società affidataria, senza l'indicazione delle singole figure professionali impiegate.
La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti mediante i documenti prodotti dall’Operatore Economico nell’ambito della Procedura ed inseriti all'interno della Busta Amministrativa.
La stazione appaltante può altresì verificare il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE 2.0).

Cordiali saluti
16/07/2026 17:28
Quesito #29
Con riferimento al quesito n. 3 di cui a pagina 21 del Disciplinare, si chiede di precisare se il possesso della polizza assicurativa in capo al Giovane Professionista debba essere comprovato mediante un documento avente data certa antecedente a quella di aggiudicazione, oppure se sia da ritenersi ammissibile la stipula della polizza in data successiva all'aggiudicazione.

Grazie.

17/07/2026 09:06
Risposta
In relazione al quesito posto si comunica che, ai fini della partecipazione alla procedura, il requisito relativo al possesso della polizza assicurativa in capo al Giovane Professionista deve essere comprovato mediante idonea documentazione recante data certa antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Cordiali saluti
17/07/2026 09:36
Quesito #30
Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento al sub criterio B.3, nello specifico alla parte relativa a: “… valutando anche se gli elementi messi a disposizione dell’offerente per la valutazione della vulnerabilità sismica sono ritenuti sufficienti o se occorre integrare l’analisi conoscitiva, specificando le modalità operative e temporali per eseguirle rispetto all’iter progettuale, al fine di ottimizzare i tempi per la redazione dei due livelli progettuali, stante l’urgenza di dover approvare il progetto in argomento.”
Nel caso in cui si ritenesse di integrare la documentazione, si chiede di far chiarezza su come verranno gestiti i costi e i tempi per la redazione di un appropriato Piano di Indagini e le relative supervisioni.
Grazie,
cordiali saluti

28/07/2026 15:26
Risposta
In relazione al quesito posto, in merito a quanto esplicitato nel sub criterio B.3, si precisa che la valutazione circa la sufficienza degli elementi conoscitivi e l’eventuale necessità di integrare l’analisi (indagini, prove, approfondimenti documentali, ecc.) rientra nell’impostazione metodologica dell’offerta tecnica e, come tale, costituisce elemento di valutazione qualitativa ai fini dell’attribuzione del punteggio: l’eventuale Piano di Indagini integrativo e le relative attività di direzione, supervisione e interpretazione dei risultati devono essere ricompresi, nell’ambito dell’offerta formulata dall’operatore economico, nel rispetto dei limiti e delle condizioni indicate negli atti di gara; i tempi necessari, dunque, per l’esecuzione delle indagini integrative e per la loro valutazione devono essere coerentemente programmati rispetto all’iter progettuale complessivo, esplicitando nel documento di offerta tecnica la sequenza delle attività e le correlate tempistiche, in modo da garantire il rispetto delle scadenze fissate per la redazione dei livelli di progettazione e per l’approvazione del progetto, tenuto conto dell’urgenza evidenziata nei documenti di gara. Qualora l’Operatore Economico ravvisasse che l’implementazione di indagine, pur ottimizzando le varie fasi progettuali, necessiti di una tempistica significativa potrà tenerne conto nella riduzione delle tempistiche che offrirà in sede di gara.
In relazione ai costi si comunica che, per le attività di indagine che l’offerente ritenga necessarie ai fini della corretta valutazione della vulnerabilità sismica e della compiuta redazione degli elaborati progettuali, essi saranno a carico della Stazione Appaltante.

Si richiama infine l'attenzione sulla necessità che l'offerta tecnica (al pari del contenuto della busta amministrativa) non contenga elementi, diretti o indiretti, di carattere economico o temporale idonei ad anticipare, in tutto o in parte, il contenuto dell'offerta tempi e dell'offerta economica da presentarsi esclusivamente nella busta economica, in conformità al divieto di commistione e al principio di segretezza dell'offerta, come prescritto alle pagg. 38 e 42 del Disciplinare di gara. Conseguentemente, nella redazione dell'offerta tecnica (nonché della documentazione a corredo della busta amministrativa), sarà necessario astenersi dall'indicare la misura della riduzione temporale offerta, in giorni o in percentuale, nonché qualsiasi altro dato da cui la stessa possa essere desunta.

Cordiali saluti
23/07/2026 09:04
Quesito #31
Nel caso di costituendo RTP, per la compilazione del DGUE si chiede: fermo restando che la mandataria compila il DGUE tramite l'apposita funzione "Compila DGUE" del portale, è ammissibile per i mandanti la compilazione del "modello.dgue.pdf" messo a disposizione dalla Stazione appaltante?

28/07/2026 15:25
Risposta
In relazione al quesito posto si comunica che occorre compilare , firmare digitalmente ed allegare unicamente il modello.dgue.pdf allegato alla documentazione di gara e non quello generato automaticamente dalla piattaforma che, per evitare errori, abbiamo provveduto ad eliminare. La documentazione citata va compilata, firmata digitalmente ed allegata, in caso di partecipazione in RTP sia da parte della Mandataria che da parte delle Mandanti.

Cordiali saluti
27/07/2026 15:15
Quesito #32
spett.le
con la presente si richiedono chiarimenti circa la presentazione dell'offerta tempi. in particolare la piattaforma non permette di generare alcun documento specifico per l'offerta tempi, mentre per l'offerta economica viene generato automaticamente dal portale e tale documento è anche comprensivo di offerta tempi. si chiede pertanto se nel campo "offerta tempi" vada caricato il medesimo file generato per l'offerta economica o bisogna caricare una propria dichiarazione.
grazie

28/07/2026 15:26
Risposta
In relazione al quesito posto si rimanda integralmente al riscontro al quesito n. 16 e si comunica che non deve essere caricato alcun file o propria dichiarazione in quanto la piattaforma consente, all’interno della sezione Offerta Economica, di inserire l’Offerta di riduzione Tempi ( Elemento non economico).

Cordiali saluti
27/07/2026 15:54
Quesito #33
spett.le
con la presente si chiede se, nel caso in cui il giovane professionista sia soggetto parte di RTP costituendo, la relativa polizza vada caricata già in fase di presentazione di offerta all'interno della busta amministrativa.

28/07/2026 15:27
Risposta
In relazione al quesito posto oltre che a rimandare integralmente al riscontro del quesito n 29, si conferma altresì che tale documento va inserito all’interno della busta amministrativa.

Cordiali saluti
27/07/2026 16:03
Quesito #34
SPETT.LE,
con la presente un chiarimento in merito al Modello M: il disciplinare specifica che il modello M dovrà essere predisposto a cura dell’Aggiudicatario, a seguito dell’avvenuta aggiudicazione della Procedura. si chiede pertanto conferma che il sopracitato documento non debba essere inseriro nella busta amministrativa all'atto di presentazione dell'offerta
grazie

28/07/2026 15:27
Risposta
In relazione al quesito posto, si conferma quanto riportato a pagina 33 del disciplinare di gara rettificato, ossia ‘qualora si faccia ricorso all’istituto del subappalto, sarà cura dell’Aggiudicatario, a seguito dell’avvenuta aggiudicazione della Procedura, assicurare che anche gli eventuali subappaltatori rendano la predetta dichiarazione relativa al titolare effettivo, utilizzando preferibilmente l’apposito Modello M allegato al presente Disciplinare e dedicato all’autodichiarazione dei dati del titolare effettivo da parte dei subappaltatori.’

Cordiali saluti
27/07/2026 17:37
Quesito #35
Buon pomeriggio,
si segnala che, in fase di compilazione del DGUE sul portale di gara, si riscontrano difficoltà operative: nello specifico, non risulta disponibile il pulsante “Compila DGUE”, necessario per accedere alla procedura di compilazione.

L’assistenza tecnica della piattaforma ha confermato l’esistenza del problema, precisando tuttavia che la relativa risoluzione richiede un intervento di abilitazione da parte della Stazione Appaltante che ha indetto la procedura.

Si chiede pertanto se sia possibile procedere alla risoluzione della suddetta criticità, così da consentire il completamento della documentazione amministrativa nei tempi previsti.

Cordiali saluti.

28/07/2026 15:28
Risposta
In relazione al quesito posto si rimanda integralmente al riscontro al chiarimento n. 31.

Cordiali saluti


28/07/2026 09:04
Quesito #36
spett.le, sul portale è riportata la cifra di 189.942,00 per gli oneri sicurezza non soggetti a ribasso, che corrisponde all'importo di gara non ribassabile. si chiede pertanto se sia un refuso e qual è il reale importo degli oneri di sicurezza non ribassabili.
grazie

28/07/2026 15:29
Risposta
In riscontro al quesito formulato, si precisa che, trattandosi di servizi tecnici di natura intellettuale, non è prevista l’indicazione degli oneri della sicurezza.

Pertanto, l’importo di € 189.942,00 riportato in Piattaforma alla voce relativa agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso deve intendersi riferito, in concreto, all’importo a prezzo fisso e non soggetto a ribasso, come espressamente indicato al paragrafo 3.2 del Disciplinare di gara. La presenza di tale importo nel suddetto campo relativo agli oneri della sicurezza è, quindi, esclusivamente da intendersi quale mera modalità tecnica di compilazione prevista dalla Piattaforma.

Cordiali saluti
29/07/2026 10:27
Quesito #37
Buongiorno, si chiede cortesemente un chiarimento in merito alla compilazione del DGUE. Fino a qualche giorno fa, all'interno della piattaforma era presente il pulsante dedicato alla compilazione del DGUE. Ad oggi tale funzionalità non risulta più disponibile. Abbiamo contattato il servizio di assistenza della piattaforma, il quale ci ha riferito che la problematica potrebbe dipendere da una configurazione della procedura da parte della Stazione Appaltante. Si chiede pertanto cortesemente di verificare quanto sopra e di indicarci come procedere ai fini della corretta compilazione e presentazione della documentazione di gara. Grazie, cordiali saluti

29/07/2026 10:50
Risposta
In merito al quesito posto si rimanda integralmente al riscontro ai chiarimenti n.31 e n.35.
Cordiali saluti
29/07/2026 17:20
Quesito #38
la presente per richiedere se nella casella riservata all'offerta tempi vasa caricato il medesimo file generato dal portale per l'offerta economica. grazie


29/07/2026 17:38
Risposta
In relazione al quesito posto si rimanda integralmente al riscontro ai chiarimenti n. 16 e n. 32.
Cordiali saluti

30/07/2026 17:23
Quesito #39

Spett.le Stazione Appaltante,

Si chiede di confermare che sia un refuso il richiamo ai Soggetti “Anche se cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e/o avviso e/o lettera di invito. Specificare se vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata nei confronti dei cessati dalla carica.” a cui fa riferimento il DGUE nella Parte III “Motivi di esclusione - A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI” – nonché la richiesta di attestare, per i soggetti di cui alla parte parte III lettera A) dello stesso DGUE , se gli stessi siano o no cessati e la rispettiva data di cessazione.

Peraltro l’indicazione dei Soggetti cessati non è prevista dal Disciplinare di Gara “lex specialis”.

Si fa presente inoltre che non sono più richiamati dall’art. 94, comma 3 del D.Lgs 36/2023 i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente l’indizione della gara. Tale principio è peraltro confermato dalla Sentenza del Consiglio di Stato - Sezione Quinta N. 04863/2025 pubblicata il 04/06/2025 (DIRITTO – Punto 14, lettera a) nonché dalla sentenza del TAR Catanzaro del 07.11.2024 n. 673.

Restando in attesa di un cortese riscontro si porgono distinti saluti.



31/07/2026 09:57
Risposta
In relazione al quesito posto, si conferma che il richiamo ai soggetti cessati da Voi menzionato, presente all'interno del modello DGUE, si tratta di un mero refuso e, pertanto, non dovrà essere svolta alcuna attività dichiarativa in tal senso.

Cordiali saluti

PARMA INFRASTRUTTURE S.P.A

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